CIS (Certificato di Idoneità Statica): un’ opportunità da cogliere per valorizzare il nostro patrimonio edilizio.
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1 PREMESSA
Il Comune di Milano ha approvato, con la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 25 Novembre 2016, le linee guida per la verifica dell'idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale; viene così introdotto per la prima volta in Italia l'obbligo di collaudo statico per gli edifici più vecchi pena l'inagibilità della struttura.
La finalità è quella di garantire “la valorizzazione e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente e di individuare le modalità corrette e univoche di esecuzione della verifica statica necessaria all'emissione del Certificato di Idoneità Statica (CIS)”.
In questi termini, all'articolo 1 della Determinazione Dirigenziale del Comune di Milano e in attuazione all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio, viene introdotto per la prima volta in Italia l'obbligo di collaudo statico per gli edifici più vecchi pena l'inagibilità della struttura.
Le linee guida definiscono due livelli di indagine. Il primo livello si basa su un'analisi qualitativa del fabbricato e nel caso risulti esaustiva e non evidenzi aspetti critici per la sicurezza può dare luogo all'emissione del CIS. Il secondo livello si basa su indagini sperimentali e/o analitiche che consentano di valutare e definire come intervenire sulla struttura e va effettuato solo nel caso in cui il primo non sia superato.
Questo nuovo obbligo normativo interessa circa 30.000 edifici privati i quali dovranno essere sottoposti alle verifiche per il rilascio del CIS, sono invece circa 1.000 gli edifici comunali. Il CIS, in accordo all'art. 47 del Regolamento edilizio comunale, deve essere allegato al Fascicolo del Fabbricato e all'atto di vendita in caso di compravendita; inoltre il CIS verrà depositato presso l'Ordine degli ingegneri della Città Metropolitana di Milano con finalità di monitoraggio e di analisi statistiche del patrimonio costruito.
2 ESTRATTO NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO
Art. 11 - 6
Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’ idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio come indicato all’Articolo 47 del presente Regolamento e dovranno indicare la scadenza oltre la quale è necessaria la successiva verifica. Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e, con la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 25 Novembre 2016, il Comune di Milano ha approvato le linee guida per la verifica dell'idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale.
Entro 10 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione. Il certificato dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità. Tale documento dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro tecnico abilitato. Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita.
3 LINEE GUIDA
Nello specifico, detta verifica va intesa nel senso di mettere in atto una procedura a due livelli, come di seguito specificato.
• Il primo livello consiste in una indagine sullo stato di fatto dell’immobile, finalizzata ad evidenziarne eventuali criticità. Tale indagine va esplicata dando corso alle verifiche di cui alle presenti linee guida ed emettendo una adeguata relazione, che viene a costituire il Certificato di Idoneità Statica (di seguito indicato come CIS). Nel caso di esito positivo della verifica, si intendono in tal modo assolti gli adempimenti di cui all’art. 11.6
Questa attività ha anche il fine di operare un censimento, che consenta al Comune la raccolta delle informazioni necessarie per realizzare un sistema di classificazione dei fabbricati.
• Il secondo livello, cui si accede solo nel caso di esito negativo delle verifiche di primo livello, consiste in una indagine approfondita sulle condizioni dell’immobile, nella definizione di eventuali opere di rinforzo e nella emissione della certificazione di idoneità statica solo a seguito dell’esecuzione di dette opere. Queste attività di adeguamento del fabbricato devono necessariamente essere svolte ai sensi delle disposizioni della norma vigente (capitolo 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008).
Ai fini dell’attuazione del primo livello di indagine, la Proprietà provvederà a dar corso alle seguenti attività:
Nomina del “Tecnico Abilitato”, nella persona di un soggetto cui sia giuridicamente consentito svolgere collaudi statici.
Il tecnico abilitato alla firma dei CIS deve possedere le capacità tecniche per garantire le dichiarazioni effettuate. Questo requisito potrà essere ritenuto soddisfatto qualora il tecnico incaricato abbia la possibilità giuridica di firmare interventi di estensione pari a quelli dei fabbricati indagati.
Esame del fabbricato, da parte del Tecnico Abilitato, dal punto di vista dei seguenti aspetti:
2.1. presenza di elementi accessori a rischio,
2.2. presenza di segnali di sofferenza,
2.3. presenza di interventi di modifica dell’organismo strutturale,
2.4. presenza di pericolo esterno.
Le modalità di verifica dei suddetti punti sono singolarmente dettagliate nel seguito (“Verifiche di primo livello”). Viene anche fornita in allegato una guida alla redazione del CIS, che contiene il commentario alle singole verifiche da eseguire.
Se le verifiche di cui ai precedenti punti danno esito positivo, il CIS viene rilasciato senza richieste di intervento né prescrizioni e ha una validità temporale non inferiore a 10 anni dalla data di emissione.
In questa situazione l’ispezione visiva alle strutture portanti del fabbricato non ha mostrato evidenti e/o palesi segnali di degrado e/o dissesto. Lo stato di progetto attuale corrisponde sostanzialmente a quello originario e nel corso della vita del fabbricato non sono intervenute modifiche sostanziali che possano aver portato ad un’alterazione del funzionamento strutturale generale e locale del fabbricato. Qualora nel corso degli anni siano state eseguite modifiche, questi cambiamenti sono documentati e la consultazione di tali documenti permette di esprimere un giudizio di idoneità sull’operato svolto. Per quanto concerne le strutture accessorie, l’ispezione visiva degli elementi non strutturali permette di escludere pericoli e/o danni a cose o persone provocati dal crollo/caduta di questi elementi.
Se una o più verifiche non hanno dato esito positivo, si procederà come segue:
4.1. Per quanto attiene la verifica della presenza di elementi accessori a rischio (punto 2.1), se nel corso dell’ispezione vengono riconosciute carenze di alcuni elementi, il Tecnico Abilitato deve indicare il pericolo riscontrato. Il CIS relativo al fabbricato viene rilasciato con riserva, specificando i pericoli derivanti dalle carenze riscontrate. Rimane in carico al gestore del fabbricato (amministratore e/o proprietà) sanare i problemi evidenziati dal Tecnico Abilitato. Il gestore del fabbricato potrà affidare a quest’ultimo o a terzi il progetto e l’intervento volti a ripristinare le condizioni di sicurezza degli elementi non strutturali. Conclusa questa operazione, dovranno essere rilasciate al gestore della proprietà le dichiarazioni che certificheranno l’avvenuto sanamento delle riserve riscontrate. Se questa dichiarazione verrà presentata entro 2 anni, potrà essere allegata al CIS e questo verrà ritenuto concluso. In tale caso il CIS avrà validità non inferiore a 10 anni a partire dalla data dell’ultima dichiarazione presentata. Nel caso entro i due anni di emissione del CIS non vengano sanate tutte le lacune riscontrate il CIS perderà ogni validità e occorrerà redigerne uno nuovo.
6.1. Per quanto attiene la verifica della eventuale presenza di segnali di sofferenza nelle strutture primarie (punto 2.2), se nel corso dell’ispezione il Tecnico Abilitato riscontrerà le condizioni palesate nel capitolo 8.3 delle NTC2008, il CIS emesso avrà esito negativo e dovrà indicare per quali elementi strutturali primari e, eventualmente, secondari non può essere espresso un giudizio di idoneità statica. Il CIS dovrà inoltre segnalare al gestore dell’immobile la necessità di eseguire la verifica di sicurezza del fabbricato così come indicato nel capitolo 8 della citata norma (verifica di secondo livello).
Per quanto concerne le strutture accessorie, si procederà come indicato al punto precedente; successivamente all’esecuzione delle opere di ripristino della sicurezza e qualora l’esito fosse positivo, dovrà essere emesso un nuovo CIS.
6.2. Per quanto attiene la verifica della presenza di interventi di modifica dell’organismo strutturale (punto 2.3), se nel corso della vita del fabbricato sono intervenute modifiche sostanziali che hanno portato ad un’alterazione del funzionamento strutturale generale e locale, qualora questi cambiamenti non siano documentati e non sia possibile esprimere un giudizio di idoneità sulle opere svolte, il CIS emesso avrà esito negativo e si dovrà procedere con gli approfondimenti di secondo livello come sopra specificato.
6.3. Per quanto attiene la verifica della presenza di pericolo esterno causato da fattori non dipendenti dal fabbricato analizzato, il giudizio viene rilasciato come al punto 3, segnalando però gli eventuali pericoli derivanti da terzi.
In ciascuna delle suddette situazioni, al fine di alimentare la raccolta dati di cui sopra e verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 11.6, da parte delle Proprietà, qualunque sia l’esito della dichiarazione emessa dal Tecnico Abilitato, questa dovrà essere depositata e protocollata in Comune. Rimarrà in capo al responsabile del fabbricato la responsabilità civile e penale di eventuali situazioni di pericolo derivanti da patologie riscontrate sulle strutture primarie, secondarie e/o accessorie che siano segnalate nel CIS.
Al tecnico che redigerà il CIS dovranno essere attribuite le sole responsabilità su quanto dichiarato e non potranno essergli riconosciute responsabilità per vizi occulti, le cui cause non possano essere rilevate dalle ispezioni da egli stesso eseguite.
Per evitare situazioni di ambiguità, il Tecnico Abilitato dovrà emettere esplicite dichiarazioni sull’esito delle ispezioni compiute (come sopra specificato), redatte in quantità e qualità rappresentativa del fabbricato per cui viene rilasciato il CIS.
3.1 VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO
Sono da eseguire su tutti gli edifici aventi più di 50 anni e consistono nello svolgimento delle seguenti attività:
3.1.1 Analisi storico critica
Consiste nella ricerca della documentazione esistente, necessaria ad inquadrare la situazione dell’immobile dal punto di vista del progetto originario e delle eventuali modifiche occorse nel tempo. Questo scopo può essere efficacemente raggiunto dando luogo, ove possibile, alle seguenti attività:
1. ricerca documentazione di progetto/collaudo,
2. ricostruzione storica eventi eccezionali o modifiche al progetto,
3. intervista all'amministratore e/o proprietà,
4. esistenza della pratica VVFF (CPI),
5. esistenza pratiche edilizie quali ad esempio condoni, ampliamenti, ecc. se presenti.
3.1.2 Definizione dell’organismo strutturale primario
- schema statico,
- tipologia struttura portante,
- dimensioni generali,
- verifica della congruità dei carichi con la destinazione d’uso dei locali,
- verifica della genesi del fabbricato (ampliamenti e/o sopraelevazioni realizzati in tempi successivi alla costruzione originale),
- presenza di strutture non portanti connesse alle primarie (dehors, pensiline a copertura terrazze, strutture vetrate di chiusura balconi tettoie in genere, pannelli fotovoltaici) e definizione del relativo stato di conservazione.
- fondazioni: qualora deducibile dalla documentazione di progetto/collaudo, descrivere la tipologia, la geometria delle fondazioni e lo stato tensionale di progetto.
3.1.3 Interazione con fattori esterni indipendenti dal fabbricato
Si richiede di evidenziare l’eventuale presenza di situazioni di pericolo dovute a cause esterne, derivanti cioè da altri fabbricati o da problemi connessi al terreno. Si suggeriscono di seguito alcune verifiche, utili per fornire una adeguata risposta al quesito:
- interazione con fabbricati attigui, non oggetto della certificazione, e pericoli derivanti,
- condizioni al contorno di tipo geometrico (interazioni con altri manufatti interrati e fuori terra),
- verifica della eventuale sussistenza di evidenti problematiche di natura geotecnica/geologica,
- allagamenti per risalita di falda e/o esondazioni.
3.1.4 Sopralluoghi interni
- ove possibile, rilievo visivo della corrispondenza delle geometrie al progetto,
- ispezione piano/i cantinato/i: spessori muri, presenza di volte spingenti, ecc,
- ispezione del piano di copertura sottotetto, presenza di strutture spingenti. Verifica di ammaloramenti dovuti alla vetustà, fattori organici (feci di volatili e/o piccoli animali, ecc),
- stato delle scale (specialmente quelle a sbalzo in pietra),
- presenza di controsoffitti pesanti e stato di conservazione,
- presenza di masse appese e stato di conservazione (lampadari pesanti, elementi di arredo, busti, fregi, ecc),
- presenza di impianti in disuso la cui caduta potrebbe causare pericoli (carroponti, tubazioni, sistemi di appensione vari, ecc).
3.1.5 Sopralluoghi esterni
- stato dei cornicioni/cementi decorativi/facciate,
- stato dei balconi,
- stato delle ringhiere/ballatoi,
- stato delle scale (specialmente quelle a sbalzo in pietra),
- stato del tetto e del manto di copertura,
- presenza di cancellate, saracinesche e serramenti pesanti e loro stato di conservazione,
- presenza di strutture di confine (muri, ringhiere, paramenti, ecc) e loro stato di conservazione,
- stato dei comignoli ed elementi esterni la cui caduta può provocare danni,
- presenza di cartelloni pubblicitari, insegne e altre strutture accessorie connesse al fabbricato (ganci linee aeree ATM, pali illuminazione, tralicci della corrente, ecc),
- presenza elementi accessori in quota non vincolati (fioriere, vasi, armadi tecnici, quadri elettrici, ecc) la cui caduta può provocare danni a cose e/o persone.
3.1.6 Analisi visiva dello stato generale
- presenza di fessurazioni evidenti,
- presenza di cedimenti differenziali importanti,
- fenomeni di degrado strutturale (copriferri, ruggine, muffe sul legno, ecc),
- fessurazione tamponamenti non strutturali,
- fessurazione delle finiture in relazione a spostamenti della struttura,
- verifica fuori piombo geometrici,
- verifica inflessione eccessiva travi e/o solai,
- infiltrazioni e umidità sulle strutture controterra,
- eventuali anomalie.
3.1.7 Note sulla presenza di elementi accessori a rischio
Si intendono per accessori gli elementi che non partecipano al meccanismo resistente ed il cui distacco può causare danno.
Il Tecnico Abilitato deve procedere con accurati sopralluoghi finalizzati ad accertare, almeno sotto il profilo visivo, lo stato di conservazione delle parti accessorie dell'opera in attenzione, intese queste come scale, ringhiere, balconi, gronde, cornicioni, fregi, camini, antenne, pannelli pubblicitari, elementi di copertura, portoni, controsoffitti, intonaci. I sopralluoghi devono consentire perlomeno di osservare da vicino detti elementi.
Sarà cura del Tecnico Abilitato controllare che tali elementi siano stati correttamente realizzati e verificati e, inoltre, che si trovino in un adeguato stato di conservazione; in difetto, potrà procedere a stimare anche la sicurezza di questi elementi sotto le azioni di competenza, quali ad esempio vento e sisma.
Qualora sussistano dubbi sullo stato di conservazione e/o di stabilità di qualche elemento, il Tecnico Abilitato dovrà procedere, con prove anche empiriche e speditive, a saggiarne la consistenza e solidità, ovvero la risposta a sollecitazioni statiche o dinamiche impresse.
3.1.8 Note sulla presenza di segnali di sofferenza nelle strutture primarie
Il Tecnico Abilitato individuerà, preliminarmente, la tipologia strutturale entro cui si inquadra il fabbricato in esame (muratura, muratura e calcestruzzo, calcestruzzo, acciaio, legno, …). Lo stesso dichiarerà inoltre il livello di ispezionabilità delle strutture e, in subordine, l’eventuale carattere di parzialità della valutazione svolta.
Sarà compito del Tecnico Abilitato, nello specifico, preoccuparsi di riconoscere e qualificare gli eventuali stati fessurativi strutturali presenti. Precisamente, dovrà:
- nel caso individui una fessura strutturale, indicare il tipo di materiale e di elemento sul quale essa insiste;
- disegnare, con riproduzione fedele, l'andamento della fessura, misurandone o stimandone anche l'ampiezza.
Ciò fatto, la fessura andrà catalogata esprimendo un giudizio sulla sua pericolosità e sulle eventuali implicazioni strutturali.
Qualora la fessura o il quadro fessurativo complessivo lo richiedessero, il Tecnico incaricato dichiarerà l’esigenza di un approfondimento di secondo livello, consistente in indagini conoscitive e/o prove non distruttive che possano condurre ad un responso strutturale avveduto e consolidato.
Il responso potrà indurre alla redazione di un progetto locale ovvero complessivo di intervento e recupero della funzionalità statica della struttura.
3.1.9 Note sulla presenza di interventi di modifica dell’organismo strutturale
Si intendono per tali tutti gli interventi che producono una modifica del comportamento della struttura resistente in termini di modalità di funzionamento e di stati di sollecitazione e che richiedono pertanto di eseguire nuovamente l’analisi e la verifica delle sollecitazioni.
Rientrano tipicamente in questa definizione i seguenti interventi:
- sopraelevazioni e, in generale,
- aggiunta di masse consistenti;
- variazioni della destinazione d’uso che comportino più elevati valori dei carichi variabili;
- trasformazione ad uso abitativo di ambienti di sottotetto;
- modifiche di pilastri, travi, pareti strutturali.
3.2 VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO (SE NECESSARIE)
Sono da eseguirsi qualora il Tecnico Abilitato, nel corso del sopralluogo, verificasse problematiche strutturali (§ 8.3 delle NTC2008). Si dovrà allora prescrivere la “Valutazione della sicurezza” così come definito nelle NTC2008:
Ing. Andrea Bianchini
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